1) In attesa di
una completa disciplina da parte della Regione Liguria che attui compiutamente
la L. 23 agosto 1993, n. 352 “Norme quadro in materia di raccolta
e commercializzazione dei funghi epigei”, la raccolta dei funghi
spontanei ed epigei nei boschi e nei terreni non coltivati esenti
da divieti, all’interno dei Comuni facenti parte della Comunità
Montana della Media e Bassa Val di Vara (Bolano , Follo, Calice al
Cornoviglio, Beverino, Riccò del Golfo, Pignone, Brugnato,
Borghetto Vara), è disciplinata dal presente regolamento.
2) Il presente regolamento non si applica nei boschi
e nei terreni in cui il proprietario si sia riservato la raccolta
con le modalità previste dagli articoli 2 e 6 dalla L.R. 3
maggio 1985, n. 30.
ART. 2
Per i residenti nel territorio della
Comunità Montana la raccolta è libera:
a) nel Comune di
residenza, tutti i giorni della settimana,
b) negli altri Comuni facenti parte della Comunità
Montana, nella giornate del martedì e venerdì.
ART. 3
1) Per i proprietari
di edifici o di terreni situati in un Comune facente parte della Comunità
Montana la raccolta:
a) nel Comune in
cui è situato l’immobile, è libera tutti i giorni
della settimana,
b) negli altri Comuni della Comunità Montana,
è consentita nelle giornate del martedì e
venerdì.
2) Le stesse condizioni
previste dal 1° comma per i proprietari valgono per i loro parenti
ed affini
fino al secondo grado.
ART. 4
Per i proprietari e per le persone
aventi il godimento di un fondo ubicato nel territorio della Comunità
Montana, salvo quanto disposto dagli articoli 2 e 6 della l.r. 30/1985,
la raccolta in quel fondo è libera in tutti i giorni della
settimana, senza limiti di quantità.
ART. 5
Per ogni altra persona che non sia
residente o proprietaria di edificio o di terreni agricolo all’interno
di un Comune della Comunità Montana la raccolta è subordinata
all’acquisto di apposito tesserino.
ART. 6
1) La raccolta è
vietata a tutti i minori di anni quattordici non accompagnati da altra
persona abilitata.
2) I funghi raccolti dal minore di quattordici anni
concorrono a formare il quantitativo personale consentito di raccolta
per l’accompagnatore.
ART. 7
1) La raccolta dei
funghi spontanei è consentita soltanto per le specie commestibili
e per una quantità giornaliera individuale nei seguenti limiti:
a) per la specie
“boletus reticulatus, edulis, aereus e pinicola” (fino
ad un massimo di Kg. 3 per persona)
b) per la “amanita caesarea” (ovolo)
fino ad un massimo di un chilogrammo per persona;
c) per tutte le altre specie fino ad un massimo di
chilogrammi cinque per persona, esclusi i chiodini, la cui raccolta
non è soggetta a limiti.
2) Fermi restando
i quantitativi di specie di cui al comma precedente la quantità
massima di raccolta individuale giornaliera non può comunque
superare i cinque chilogrammi.
3) I proprietari e le persone
aventi il godimento di un fondo, nonchè i loro famigliari e
dipendenti regolarmente assunti possono procedere alla raccolta dei
funghi su quel fondo senza limiti di quantità. Analoga facoltà
spetta agli aventi diritto nei terreni di proprietà frazionali.
ART. 8
Per raccolta dei funghi valgono le
seguenti norme comportamentali.
a) Si devono raccogliere
esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione
alla specie, procedendo in lungo ad una sommaria pulizia degli stessi.
b) È vietata la raccolta mediante l’uso
di rastrelli, uncini che possono danneggiare lo strato umifero del
terreno, il micelio fungino e l’apparato radicale delle piante.
c) È vietata la raccolta di funghi decomposti
anche parzialmente, nonché il danneggiamento o la distruzione
volontaria dei funghi epigei spontanei e di qualsiasi specie.
d) I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori
rigidi ed aerati.
e) Per ragioni di carattere ecologico e sanitario
è vietata la raccolta di Amanite Casearia (Ovulo Buono) allo
stato chiuso.
f) È altresì vietata al raccolta di
esemplari Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro
del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di Calocybe gambosa
(Prugnolo) e Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del
cappello inferiore a cm. 2.
ART. 9
1) Il tesserino
che consente la raccolta dei funghi è personale è può
essere: giornaliero, settimanale e annuale.
2) Il relativo costo è il seguente:
- giornaliero 5 Euro
- settimanale 25 Euro
- annuale 50 Euro
Art. 10
L’orario di raccolta decorre
da un’ora prima della levata del sole ad un’ora dopo il
tramonto.
ART. 11
La Comunità Montana stabilisce
le caratteristiche dei tesserini e provvede alla loro vendita sia
direttamente sia utilizzando le Pro loco, gli Uffici Turistici, gli
Uffici postali e i pubblici esercizi convenzionati con la Comunità
Montana stessa.
ART. 12
A decorrere dalla data di apertura
della caccia al cinghiale è vietata per cinque la raccolta
dei funghi nella giornata del mercoledì.
ART. 13
1) per la violazione
del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative
pecuniarie:
a) esercizio della
raccolta senza tesserino: da 50 a 150 Euro; oltre al pagamento del
corrispettivo per la tariffa giornaliera
b) esercizio della raccolta in zone al di fuori dei
limiti di validità territoriale del tesserino: da 30 a 90 Euro
oltre al pagamento del corrispettivo della tariffa giornaliera.
c) Mancato porto del tesserino: da 5 a 15 Euro, se
l’autorizzazione viene eseguita entro dieci giorni dalla contestazione
alla Comunità montana, non è dovuta alcuna somma.
d) Uso di tesserino altrui, di tesserino contraffatto
od alterato: da 100 a 300 Euro, salvo le sanzioni stabilite in materia
della legge penale;
2) Per la violazione
delle norme comportamentali previste dall’art. 8 si applica
una sanzione amministrativa pecuniaria da 15 a 50 Euro
3) Per la violazione dei limiti quantitativi previsti
dall’art. 7 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria
da 25 a 150 Euro.
ART. 14
1) Le sanzioni sono
irrogate dal Comune sul cui territorio l’illecito è stato
commesso, applicando la L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche
ed integrazioni.
2) Il compimento di qualunque illecito amministrativo
comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la possibilità
di dimostrarne la legittima provenienza.
ART. 15
1) Le somme introitate
a seguito della vendita dei tesserini verranno utilizzate dalla Comunità
montana per far fronte alle spese necessarie per la tabellazione del
territorio e per la sistemazione della sentieristica comprensoriale
con particolare riguardo i Comuni con maggiore superficie boscata.
2) Le somme introitate a seguito dell’applicazione
di sanzioni amministrative pecuniarie sono introitate dal comune sul
territorio l’illecito è stato commesso.
ART. 16
La sorveglianza dell’applicazione
del Regolamento è affidata alla Polizia municipale, al Corpo
Forestale dello Stato e alla Polizia Provinciale.
ART. 17
Il Presente Regolamento diventa esecutivo
con l’approvazione di tutti i Consigli Comunali dei Comuni del
Comprensorio e tutti i Consigli Generali della Comunità Montana.