REGIONE ABRUZZO |
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L.R. 8.11.2006, n. 34 aggiornata con L.R. 23.8.2007,
n. 33, L.R. 23.11.2007, n. 39 e L.R. 3.3.2010, n. 9 Disciplina della raccolta e della |
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SOMMARIO
• Art. 1 Finalità • Art. 2 Limiti di raccolta • Art. 3 Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei • Art. 3 bis Attestato di idoneità alla raccolta • Art. 4 Attestato di idoneità alla raccolta • Art. 5 Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei • Art. 6 Raccolta per l'integrazione del reddito • Art. 7 Diritto di riserva ed aree di raccolta sostenibile a fini economici • Art. 8 Permessi temporanei per i non residenti in Regione • Art. 9 Autorizzazioni per scopi scientifici • Art. 10 Modalità di raccolta • Art. 11 Divieti di raccolta • Art. 12 Limitazioni temporali • Art. 13 Convenzioni tra territori confinanti • Art. 13 bis Commissione tecnico-consultiva regionale • Art. 14 Commissione tecnico-consultiva regionale • Art. 15 Centri micologici regionali • Art. 16 Ispettorato micologico • Art. 17 Funzioni dell'Ispettorato micologico • Art. 18 Corsi di preparazione micologica • Art. 19 Attività di educazione e informazione • Art. 20 Vigilanza • Art. 21 Sanzioni • Art. 22 Commercializzazione dei funghi epigei spontanei • Art. 23 Disposizioni finanziarie • Art. 24 Norme transitorie e finali • Art. 25 Abrogazioni • Art. 26 Pubblicazione
1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, e successive modifiche e integrazioni, disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei in considerazione della loro importanza come componenti insostituibili ed equilibratori degli ecosistemi e della loro rilevanza per l'economia delle zone montane. Con la presente legge la Regione intende:
Art. 2 2. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo, escluse per gli eventuali elementi concresciuti:
3. Per ragioni di
ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'Amanita
caesarea allo stato di ovolo chiuso.
Art. 3 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nella Regione Abruzzo, regolamentata esclusivamente dalle presenti disposizioni, è subordinata al possesso di un apposito tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta, rilasciato dalla Provincia competente, valido sull'intero territorio regionale. 2. Il tesserino può essere di:
3. Il tesserino, personale e non cedibile, viene rilasciato a chi abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, su richiesta dell'interessato, controfirmata, se minorenne, dall'esercente la patria potestà. La richiesta in carta semplice va corredata da:
4. Coloro che intendono usufruire dell'agevolazione prevista dal comma 2 lettera b) devono presentare, come ulteriore documentazione, all'atto della richiesta o del rinnovo quinquennale del tesserino, l'autocertificazione che attesti la residenza e l'appartenenza a una delle categorie riportate al medesimo comma 2, lett. b). 5. Coloro che intendono usufruire dell'agevolazione prevista per la raccolta ai fini dell'integrazione del reddito di cui al comma 2, lettera c) devono presentare annualmente come ulteriore documentazione rispetto a quanto previsto al comma 3:
6. I tesserini A, B, C, predisposti dalle Province, sono conformi a modelli regionali determinati dalla Direzione regionale Agricoltura. Per coloro che hanno conseguito il tesserino in precedenza alle presenti disposizioni, senza la frequenza al corso di cui all'art. 3 bis comma 1, al termine della validità quinquennale dello stesso devono conseguire l'attestato di aggiornamento di cui all'Art. 3 bis, comma 7 7. Il tesserino deve contenere:
8. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino è perseguibile ai sensi di legge. In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenerne il duplicato, deve inoltrare richiesta all'ente competente dimostrando di aver provveduto alla denuncia alla polizia giudiziaria. 9. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta, purché accompagnati da persona maggiorenne munita di tesserino che assume la responsabilità del controllo sull'attività di raccolta. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo pro-capite giornaliero di raccolta consentito all'accompagnatore. 10.I micologi iscritti al Registro nazionale, al fine del rilascio del tesserino, sono esclusi dal conseguimento dell'idoneità alla raccolta. 11. Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5 devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza. 12. La Provincia comunica annualmente ai Comuni l'elenco dei soggetti titolari del tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta di cui al comma 1. 13. L'autorizzazione di cui ai presente articolo non
è necessaria per chi si reca a raccogliere funghi epigei spontanei
al massimo due volte per anno solare. In questo caso l'autorizzazione
per il singolo giorno è sostituita da un versamento di euro
10 da effettuarsi con bollettino di c/c postale su apposito c/c postale
intestato alla Provincia di competenza. Il versamento deve recare
il seguente riferimento: "Art. 3, comma 13, L.R. 34/2006"
ed ha validità per il solo giorno successivo a quello della
stampigliatura sulla ricevuta. La Provincia di competenza, in base
ai versamenti pervenuti, provvede ad istituire un archivio per il
controllo del limite massimo delle due giornate per anno solare. Il
raccoglitore deve, comunque, munirsi della certificazione di commestibilità
di cui all'art. 17, comma 1, lett. f). Tale certificazione non è
necessaria se il raccoglitore è accompagnato da persona munita
di tesserino, che attesta di averlo accompagnato. In caso di controllo
il contravventore è sanzionato ai sensi dell'art. 21, lett.
c), punto 1).
Art.
3 bis 1. Il candidato, per conseguire l'attestato di idoneità alla raccolta deve frequentare, per almeno 18 ore, un corso di micologia della durata di almeno 24 ore. 2. A richiesta del candidato, qualora sussistano motivi ragionevolmente validi e documentabili, è possibile effettuare il test oralmente in presenza di un micologo docente del corso. 3. I corsi, proposti dalle organizzazioni di cui all'art. 18, devono essere comunicati alla Provincia competente, prima del loro inizio. 4. Possono essere rilasciati permessi permanenti in deroga alla legge per documentati motivi di ricerca scientifica istituzionale su richiesta, inoltrata dal responsabile legale dell'ente di appartenenza degli interessati, alla Direzione regionale competente. 5. I corsi si svolgono secondo un programma conforme alle disposizioni statali di cui alla Legge 352/93 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), tenuti da uno o più micologi iscritti al Registro nazionale micologi del Ministero della Salute. 6. Gli attestati rilasciati dovranno contenere: le date in cui il corso è stato effettuato, le ore complessive di lezione e le firme del presidente e di un micologo docente del corso. 7. Ai fini del rinnovo del tesserino di cui all'art. 3, i raccoglitori di funghi hanno l'obbligo di frequentare con cadenza almeno quinquennale un ciclo di lezioni della durata di almeno 5 ore, al fine del conseguimento dell'attestato di aggiornamento. 8. La Giunta Regionale, su proposta dell'Ufficio competente della Direzione Agricoltura, fissa con cadenza triennale il costo massimo dei ciclo di lezioni di aggiornamento di cui ai commi 1 e 7. 9. Il ciclo di lezioni di cui al comma 7 è gratuito per i raccoglitori di funghi ed i relativi costi sono a carico delle Province nel limite delle risorse rese disponibili ai sensi dell'Art. 23, comma 1. 10. Annualmente, le Province, in collaborazione
con il Centro Micologico Regionale, organizzano un corso per guardie
micologiche volontarie e per le associazioni micologiche, al fine
di svolgere un miglior controllo del territorio e della flora micologica
in particolare. Art. 4 Abrogato. Art. 5 1. I raccoglitori di funghi epigei spontanei sono tenuti al versamento, su apposito conto corrente postale intestato alla Provincia di competenza, di un contributo annuale di euro 30 (trenta). 2. Il versamento e il periodo di validità annuale del contributo di cui al comma 1 sono da riferirsi alla data di rilascio. 3. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto dai raccoglitori residenti nella Regione Abruzzo che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e da tutti quelli che non esercitano l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno. 4. I Comuni, le Comunità Montane, le Amministrazioni separate, le Antiche Università e gli Enti Parco non possono imporre contributi aggiuntivi né diversificare gli stessi tra residenti e non. 5. Le Province utilizzano le entrate derivanti dal contributo annuale di cui al comma 1 per interventi di vigilanza, messa in sicurezza e pulizia sentieristica, per la raccolta di rifiuti ingombranti nelle aree dei Comuni destinate alla raccolta dei funghi, nonché per il finanziamento di iniziative di attività di formazione e informazione in materia micologica, di cui all'art. 23, comma 1 e di cui all'art. 3, comma 9.
Art. 6 1. Ai fini dell'integrazione del
reddito possono essere autorizzati alla raccolta giornaliera dei funghi
epigei spontanei in deroga all'art. 2, comma 1, in misura superiore
ai 3 chilogrammi, ma non superiore ai 5 chilogrammi per persona, i
cittadini residenti nei Comuni interessati alla raccolta, con reddito
imponibile annuo individuale compreso nel primo scaglione di reddito. 5. Ciascuna Provincia deve istituire un apposito elenco pubblico in cui devono essere iscritti i raccoglitori interessati dall'agevolazione. 6. Il controllo sul reddito annuo è effettuato
all'atto del rilascio del tesserino e l'esito del controllo è
inserito nel tesserino stesso. Il titolare del tesserino è
tenuto a comunicare l'eventuale successiva perdita del requisito del
reddito. Art. 7 1) Nelle terre civiche ai sensi dell'art. 1 della L.R. 3.3.1988, n. 25 (norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative) rese identificabili da tabellazione lungo le strade di accesso, la raccolta è riservata in via esclusiva ai residenti nella comunità titolare secondo la regolamentazione dell'organismo di gestione, ferma l'applicazione della L. 1766/1927 e del R.D. 332/1928 concernenti il riordino degli usi civici. 2) Tale diritto viene esercitato con l'apposizione,
a propria cura e spese, di tabelle con la scritta "Raccolta funghi
riservata". Le tabelle di segnalazione devono avere dimensioni
minime pari a 30 cm di base e 25 cm di altezza e devono essere poste
ad una distanza 3) Le Provincie ed i Comuni possono stipulare convenzioni con gli organismi di gestione delle terre civiche per definire modalità e condizioni di accesso alla raccolta nelle aree di cui al comma 1, delle persone autorizzate ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 10, ovvero dell'art. 8 e dei partecipanti ai corsi di cui agli art. 18 e 19. 4) Previa presentazione di un adeguato piano di conduzione silvocolturale delle terre civiche, per garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio morfologico ed idrogeologico e la capacità di autori generazione dell'ecosistema, la Provincia autorizza l'organismo di gestione delle terre civiche alla raccolta a fini economici nelle quantità previste dal piano, fatti salvi comunque i prelievi degli utenti. 5) Alle medesime condizioni di cui al comma 4 e previa
tabellazione ai margini dei propri fondi la Provincia può autorizzare
gli altri proprietari di fondi a riservarsi la raccolta in via esclusiva
ed a realizzare aree di raccolta a fini economici.
1. I non residenti in Regione, nei limiti di età stabiliti all'art. 3, comma 3, sono autorizzati alla raccolta dei funghi epigei spontanei subordinatamente al rilascio, da parte dei Comuni interessati dalla raccolta, di apposito permesso conforme ad un modello-tipo adottato dalla Giunta regionale, che abilita alla raccolta stessa, nell'ambito del Comune, previo versamento del contributo di cui al comma 4, da effettuare a favore del Comune interessato dalla raccolta, il quale utilizza le entrate derivanti dal contributo per interventi di vigilanza, messa in sicurezza e pulizia sentieristica, per la raccolta dei rifiuti ingombranti nelle aree destinate alla raccolta dei funghi, nonché per il finanziamento di iniziative di attività di formazione e informazione in materia micologica, di cui all'art. 23, comma 1, come stabilito nell'art. 23, comma 2. 2. I non residenti in Regione, per ottenere tale permesso personale temporaneo, rilasciato dal Comune interessato dalla raccolta, devono essere in possesso del tesserino di autorizzazione valido per la raccolta rilasciato da altri organismi extra regionali. 3. I permessi temporanei giornalieri possono essere rilasciati dal Comune interessato dalla raccolta con l'indicazione della data e del giorno della raccolta stessa. In alternativa è possibile effettuare il versamento relativo ai permessi con conto corrente postale riportando nella causale la data di validità del permesso e il Comune del territorio interessato dalla raccolta. 4. Le quote sono determinate, per il quinquennio 2010 - 2015 in:
5. Le quote di cui al comma 4 sono aggiornate, con cadenza quinquennale, dalla Giunta regionale. 6. Sul permesso devono essere riportati, a stampa, gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare e delle sanzioni in cui può incorrere il trasgressore. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 non si
applicano ai cittadini non residenti in Regione che sono proprietari
di terreni o di fabbricati situati nel territorio della Regione Abruzzo,
i quali possono ottenere il tesserino per la raccolta dei funghi in
base all'Art. 3. Art. 9 1) Il Presidente della Giunta regionale, per comprovati motivi scientifici o didattici, può rilasciare autorizzazioni per scopi scientifici, nominative ed a titolo gratuito per la raccolta di funghi epigei spontanei. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili. Nelle zone ricadenti in parchi e riserve naturali l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del parere dell'ente gestore dell' area naturale protetta. 2) Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere rilasciate esclusivamente ad associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, ad Aziende Sanitarie Locali (ASL), all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", al Dipartimento Provinciale di L'Aquila dell'Agenzia Regionale Tutela Ambientale (ARTA), di seguito denominato Dipartimento ARTA di L'Aquila, alle Università, istituti scolastici e organismi scientifici. 3) Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni i soggetti di cui al comma 2 devono presentare istanza alla Direzione regionale Agricoltura. L'istanza deve essere motivata con apposito progetto o programma scientifico relativo alla ricerca che si sta portando avanti. Le autorizzazioni comunque dovranno essere accordate ad un numero massimo di tre persone appartenenti a ciascun ente o associazione. 4) Al termine di ogni anno i soggetti beneficiari delle autorizzazioni di cui al presente articolo devono documentare le attività e gli studi effettuati. 5) In caso di accertate irregolarità le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere revocate. 5bis) Le Provincie nell'ambito dei corsi di micologia
di cui agli art. 18 e 19 possono rilasciare autorizzazioni temporanee
per motivi didattici agli Enti ed alle Organizzazioni che realizzano
tali corsi. Art. 10 1) La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima del sorgere del sole. 2) Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è assolutamente vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione. 3) E' vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili. 4) Il fungo con riferimento al carpoforo deve essere
raccolto intero, completo di tutte le sue parti, in modo che possa
conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire
la sicura determinazione della specie. E' fatto obbligo ai raccoglitori
di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli
e trasportarli in contenitori rigidi e adeguatamente aerati o, eccezionalmente,
in contenitori di rete a maglie larghe, al fine di favorire la caduta
e la diffusione delle spore fungine e impedire la marcescenza del
raccolto. E' vietato, in ogni caso, l'uso di buste o altri contenitori
chiusi in materiale plastico. Art. 11 1) Ferme le norme vigenti in materia di parchi e riserve naturali, la raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata:
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 13 bis, su richiesta delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, può disporre limitazioni temporali, per periodi definiti e consecutivi, alla raccolta dei funghi epigei spontanei nelle zone in cui possono manifestarsi nell'eco-sistema modificazioni sfavorevoli dei fattori biotici e abiotici, che regolano la reciprocità dei rapporti biologici tra le diverse componenti della flora del sistema interessato. 2. La Giunta regionale può vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 13 bis su segnalazione degli Enti locali, degli Istituti scientifici universitari e delle Associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.
1) Le Province confinanti con i territori
appartenenti a Province di altre Regioni possono sottoscrivere apposite
convenzioni volte a favorire reciprocamente la raccolta e la commercializzazione
dei funghi. Art.
13 bis 1. E' istituita la Commissione tecnico-consultiva regionale per la tutela dei funghi epigei spontanei. La Commissione dura in carica 5 anni ed è composta da:
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lett. d), e) e f) è effettuata sulla base di un elenco di nominativi designati, entro 30 giorni dalla richiesta, da ciascuna delle organizzazioni ed associazioni interessate. 3. La Commissione:
4. La Commissione si riunisce almeno
una volta ogni sei mesi.
Art. 14 Commissione
tecnico-consultiva regionale Abrogato
Art. 15 1) L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" e il Dipartimento ARTA di L'Aquila Centro di Controllo Micologico Regionale dell'Azienda Sanitaria Locale (SIAN) di Pescara sono individuati quali centri micologici regionali. 2) L'Istituto Zooprofilattico ed il Dipartimento ARTA di L'Aquila Centro di Controllo Micologico Regionale dell'Azienda Sanitaria Locale (SIAN) di Pescara promuovono lo studio della micologia avvalendosi di metodiche d'indagine tecnologicamente avanzate e innovative. 3) L'Istituto Zooprofilattico ed il dipartimento ARTA di L'Aquila Centro di Controllo Micologico Regionale dell'Azienda Sanitaria Locale (SIAN) di Pescara sono a disposizione del Servizio sanitario regionale quali strutture di supporto all'attività di monitoraggio, prevenzione e cura da intossicazioni fungine nonché di monitoraggio dell'andamento epidemiologico di dette intossicazioni. 4) L'Istituto Zooprofilattico ed
il dipartimento ARTA di L'Aquila Centro di Controllo Micologico Regionale
dell'Azienda Sanitaria Locale (SIAN) di Pescara concorrono all'attività
di formazione, aggiornamento ed informazione degli operatori degli
ispettorati Art. 16 1) In ogni singola Azienda Sanitaria Locale è organizzato un Ispettorato micologico. 2) L'Ispettorato micologico è coordinato da un medico individuato nell'ambito di ogni singola Azienda Sanitaria Locale e si avvale della collaborazione di esperti micologi in possesso dell'attestato di micologo. 3) Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale dipendente abilitato al controllo dei funghi eduli ai sensi della legge 23 agosto 1993, n. 352. 4) Qualora l'Azienda sanitaria non
disponga di sufficienti strutture e personale per l'espletamento di
compiti di competenza degli esperti micologi, anche in relazione alla
stagionalità e all'imprevedibilità della crescita dei
funghi spontanei, può avvalersi della collaborazione di esperti
micologi iscritti all'Albo nazionale. Art. 17 1) All'Ispettorato Micologico sono assegnate le seguenti competenze:
Art. 18 1. Le Aziende Sanitarie Locali, l'Istituto
Zooprofilattico, il Dipartimento ARTA di L'Aquila, le Università,
le Associazioni micologiche, aventi la micologia per fine statutario
precipuo, gli Enti pubblici e privati, organizzano e svolgono i. corsi
finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 3 bis, comma
1, i corsi finalizzati all'attestazione di cui all'art. 22, nonché
i corsi finalizzati a formazione, aggiornamento ed informazione degli
operatori degli ispettorati micologici. Art. 19 1) La Regione Abruzzo e le Autonomie
Locali, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la migliore
conoscenza del patrimonio naturale regionale, con la collaborazione
dell'Istituto Zooprofilattico, del dipartimento ARTA di L'Aquila,
degli Ispettorati micologici e delle Associazioni micologiche, organizzano
corsi e iniziative di educazione e informazione, per diffondere la
conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza
come componenti degli ecosistemi e, inoltre, allo scopo di prevenire
casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti e i divieti
posti dalla normativa vigente. Art. 20 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Municipale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Aziende ASL, al Dipartimento ARTA di L'Aquila, alle Guardie Giurate Campestri, alle guardie ecologiche volontarie (GEV) di cui alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 27 (Istituzione dei servizio volontario di vigilanza ecologica) e successive modificazioni e integrazioni, e agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali". 2. Nelle aree protette nazionali
e regionali la vigilanza viene svolta cori il coordinamento dei relativi
Enti di gestione. Art. 21 1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, si applicano le seguenti sanzioni:
2. Ogni violazione delle disposizioni, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dalla legge ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto raccolto, attuata direttamente dal personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati sono conferiti all'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, che provvede, previa compilazione di apposito verbale, alla consegna ad enti di beneficenza e assistenza o ai soggetti titolari delle aree tabellate, a raccolta riservata, nel caso di prodotto raccolto nelle aree medesime. Se il prodotto non è più commestibile, la ASL provvede alla distruzione e allo smaltimento dello stesso. 3. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione prevista dalla presente legge, soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione. 4. Nei casi di recidiva delle violazioni
di cui al comma 1, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi è
sospesa per un periodo di un anno e viene applicata la sanzione per
l'ultima violazione in misura del suo doppio. 6. Tutte le violazioni indicate sono accertate mediante processo verbale a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689. Una copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore. Nel caso che questi ne rifiuti l'accettazione, il verbalizzante ne dà atto nello stesso verbale e la notazione si considera fatta in mani proprie, a norma dell'art. 138, comma -2, del codice di procedura civile. L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante alla Provincia competente per territorio con riferimento alla località in cui è stato contestato l'illecito, che definisce l'azione sanzionatoria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Copia del verbale è altresì trasmessa all'ente di cui all'art. 3, comma 1. 7. I proventi dell'azione sanzionatoria sono versati, su apposito conto corrente postale, alla Provincia, la quale provvede a ristornare in favore dell'amministrazione che ha provveduto a contestare l'infrazione, il 35% della somma introitata. La Provincia utilizza il restante 65% della somma introitata per interventi di vigilanza, messa in sicurezza e pulizia della sentieristica, nonché raccolta dei rifiuti ingombranti nelle aree dei comuni destinate alla raccolta dei funghi, nonché per iniziative di informazione e formazione micologica.
Art.
22 1) La vendita dei funghi epigei freschi è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata esclusivamente alle persone riconosciute idonee alla identificazione delle specie fungine commercializzate a seguito di superamento di specifico esame-colloquio da sostenersi presso l'Ispettorato micologico della Azienda ASL competente per territorio. 2) La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è soggetta a certificazione sanitaria, rilasciata dagli ispettorati micologici, che deve indicare provenienza, specie e quantità dei funghi oggetto di controllo. 3) L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione, che deve contenere una sola specie fungina, ed accompagna il prodotto in ogni fase di commercializzazione. 4) I funghi devono essere presentati al controllo in singolo strato, suddivisi per specie ed in appositi imballaggi. 5) E' ammessa esclusivamente la vendita
dei funghi epigei spontanei freschi inclusi nell'elenco delle specie
di cui all'allegato 1 del D.P.R. 14.7.1995, n. 376 (regolamento concernente
la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi
epigei freschi e conservati) e s.m. o appartenenti ad altre specie
commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito
locale dalla Giunta Regionale con apposito atto deliberativo proposto
dalla Direzione Regionale Sanità, ai sensi dell'art. 4, comma
2 del citato decreto. Art.
23 1) I contributi di cui all'art. 5 sono introitati dalle Province e destinati all'espletamento delle funzioni derivanti dall'applicazione della presente legge ed al finanziamento di iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente nonché al finanziamento di corsi di formazione ed informazione in materia micologica ai sensi degli artt. 18 e 19. 2) I contributi di cui all'art. 8 sono introitati dai comuni che provvedono al rilascio del permesso e sono destinati ad interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale ed alla promozione di attività di carattere culturale e scientifico connesse alla valorizzazione della micologia, intesa anche quale espressione delle tradizioni e culture locali.
Art.
24 l. L'acquisizione dell'attestato di idoneità, di cui all'art. 3 bis, comma 1, è obbligatorio dal 1 ° gennaio 2011. Art.
25 1) A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli artt. 13, 14, 16 nonché l'art. 18 limitatamente a quanto disposto in materia di funghi della L.R. 11.9.1979, n. 45 (Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo). Art.
26 1) La presente legge è pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |