ASSOCIAZIONE MICOLOGICA ECOLOGICA PESCARESE
– Ente di Terzo Settore -
Associazione di Promozione Sociale
STATUTO SOCIALE

TITOLO I
COSTITUZIONE E OGGETTO SOCIALE

Articolo 1
Costituzione

  1. L’Associazione Micologica ed Ecologica Pescarese Associazione di Promozione Sociale o, in forma abbreviata, A.M.E.P. – APS fondata a Pescara il 9 Ottobre 1981 è un’associazione che riunisce i cultori della micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza e conservazione del patrimonio botanico e ambientale. Allorquando sarà istituito ed operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore previsto e disciplinato dal D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. ii., l’associazione potrà essere iscritta al detto registro nella sezione dedicata alle Associazioni di Promozione Sociale e, una volta iscritta, utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico anche la definizione di “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS”, che si considereranno parte integrante della denominazione sociale.

Articolo 2
Sede

L’Associazione ha sede in Pescara Corso Vittorio Emanuele II n° 257 e la sua durata è indefinita. La modifica della sede all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria: viene pertanto deliberata dall’Assemblea ordinaria e di tale variazione deve essere data tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate, alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e registri in cui l’associazione risulti iscritta nonché agli Enti a cui l’associazione sia affiliata. Il Consiglio Direttivo può deliberare in merito alla istituzione di sedi operative.

Articolo 3
Scopi sociali

L’Associazione non ha scopo di lucro. Essa si prefigge di:

  1. L’Associazione è apartitica. Essa ha come scopo statutario ed oggetto istituzionale lo svolgimento di attività di promozione, di solidarietà e utilità sociale nei confronti propri associati, dei loro familiari e dei terzi ed avvalendosi prevalentemente delle prestazioni dei volontari associati, nei settori della micologia, della botanica e dell’ecologia.
  2. L’Associazione opera nell’ambito della tutela dell’ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell’equilibrio naturale e dello sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla sensibilizzazione delle fasce giovanili (rapporti con scuole, associazioni giovanili ecc.).
  3. L’Associazione assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale (A.P.S.) non riconosciuta che è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
  4. L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Abruzzo.
  5. Tutte le attività associative sono svolte nel rispetto della libertà e dignità degli associati.

Articolo 4
FINALITÀ

  1. L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari e o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati , sono indicate all’Art. 5, comma 1, lettere d, e, h, i, del D. Lgs. 117/2017.

  • L’Associazione persegue in particolare le seguenti finalità, realizzate anche per mezzo di attività formative e didattiche, di socializzazione, di studio e ricerca, di educazione ambientale e sanitaria ad esse strumentali:

    1. promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi;
    2. promuovere lo studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo;
    3. promuovere sul piano locale e nazionale la razionalizzazione e l'ammodernamento della normativa relativa alla raccolta e allo studio dei funghi, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente ed alla ricerca scientifica;
    4. raccogliere materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia e alle scienze affini per metterlo a disposizione del Soci, anche mediante la stampa e diffusione di bollettini, riviste, periodici e pubblicazioni in genere attinenti alla micologia;
    5. collaborare e promuovere iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguono finalità analoghe;
    6. promuovere l'educazione sanitaria relativa alla micologia;
    7. promuovere con ogni opportuna iniziativa una coscienza ecologica e micologica presso i giovani e nelle scuole;
    8. organizzare Corsi di formazione per il rilascio del “patentino di abilitazione alla raccolta funghi epigei spontanei”;
    9. disporre Corsi di aggiornamento per i micologi già formati;
    10. coordinare escursioni in ambienti boschivi a scopo didattico – formativo.
    11. L’associazione potrà altresì esercitare attività diverse nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 6 D. Lgs.

  • Articolo 5
    ASSENZA DI SCOPI DI LUCRO

    1. L’Associazione non ha scopi di lucro.
    2. Essa persegue le finalità indicate all’art. 4 con divieto assoluto di distribuire ai propri associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge. Tutti i beni devono essere strumentali agli scopi dell’Associazione e in particolare gli eventuali immobili devono essere destinati alle attività istituzionali.

    Articolo 6
    PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

    1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni acquistati o comunque venuti in suo possesso, come da inventario, e da eventuali avanzi di bilancio compresi quelli accantonati per fondo di riserva. Il patrimonio ,comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
    2. Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività provengono da:
      1. quote e contributi degli associati;
      2. quote e contributi per la partecipazione e organizzazione ad eventi ed iniziative;
      3. eredità, donazioni e legati;
      4. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
      5. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
      6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
      7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura compatibile con quelle previste dagli artt. 5, 6, 79 ss. D. Lgs 117/2017, svolte in maniera secondaria e strumentale alle attività di interesse generale ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. 117/2017 e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
      8. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
      9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
      10. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di natura compatibile con quelle previste dagli artt. 5, 6, 79 ss. D. Lgs 117/2017;
      11. qualsiasi altra entrata derivante da attività svolte ai sensi del presente statuto.

    Articolo 7
    UTILIZZO AVANZO DI GESTIONE

    Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio associativo, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8 del D.Lgs 117/2017.

    L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5 D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinque per cento del numero degli associati. I lavoratori dell’associazione hanno diritto al trattamento economico e normativo indicato nell’art. 16 D. Lgs. 117/2017.

    TITOLO II - I SOCI
    Articolo 8
    ISCRIZIONE

    1. Possono essere soci le persone fisiche, le Associazioni di Promozione Sociale e gli altri Enti di Terzo Settore, questi ultimi a condizione che il loro numero non sia superiore al 50 % del numero delle Associazioni di Promozione Sociale. L’iscrizione, entro i predetti limiti, è aperta a tutti. Può far parte dell’Associazione chiunque condivida le finalità dello Statuto ed intenda partecipare alle attività organizzate dall’Associazione per il raggiungimento delle stesse.
    2. Nel caso i soci siano altri Enti di Terzo Settore, i diritti dei soci sono esercitati dal legale rappresentante dell'Ente iscritto.
    3. L’iscrizione è ammessa a domanda presentata al Consiglio Direttivo dell’Associazione, con l’indicazione dei dati anagrafici e la dichiarazione di attenersi allo Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.
       Il Consiglio Direttivo delibera in merito alle domande di ammissione. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all’interessato entro una settimana dall’adozione della delibera il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.
        All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel Libro soci.

    Articolo 9
    I SOCI

    1. I Soci possono appartenere alle seguenti categorie:
      1. Soci ordinari;
      2. Soci sostenitori;
      3. Soci onorari;
      4. Soci juniores, rappresentati in sede di iscrizione e nel corso della vita associativa dai loro rappresentanti legali.
        Vi sono inoltre le qualifiche di “aggregati/familiari” e di “aggregati di gruppi costituiti”, che non assumono la qualità di socio.

    2. La domanda di iscrizione deve essere presentata per iscritto.
      1. i Soci ordinari sono quelli che versano annualmente la normale quota sociale;
      2. i Soci sostenitori sono quelli che versano annualmente, oltre la quota, uno speciale contributo a favore dell'Associazione, non inferiore all'importo di un'altra quota sociale;
      3. i Soci onorari fanno parte di un albo speciale nel quale possono essere iscritti Persone, Associazioni ed Enti che abbiano particolare rilievo o meriti nel campo della micologia o delle finalità dell'Associazione; i Soci Onorari sono esenti dal pagamento della quota sociale. L'Iscrizione all'albo dei soci viene disposta a seguito di deliberazione motivata del Consiglio Direttivo;
      4. i Soci Juniores sono i giovani che non hanno raggiunto la maggiore età:
      5. gli aggregati sono familiari dei soci ordinari e sostenitori, di maggiore età, e
      6. versano una quota sociale ridotta;
      7. gli aggregati di gruppi costituiti sono gli iscritti ad altre associazioni che abbiano rivolto, come gruppo, domanda di iscrizione come aggregati all'AMEP. Essi versano una quota sociale ridotta. Le domande verranno vagliate dal Consiglio Direttivo che dovrà deliberare sull'accoglimento o meno delle stesse e fissare la quota sociale individuale.
      8. Il diritto di voto è riservato ai soci ordinari ed ai soci sostenitori in regola con il pagamento della quota associativa. I soci juniores esprimono il voto attraverso il loro rappresentante legale. Le quote associative sono fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

    Articolo 10
    DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

    1. Il Socio ha diritto:
      1. di partecipare alle Assemblee dell’Associazione e a tutte le attività da questa programmate;
      2. purché maggiorenne, di votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, per la nomina degli organi direttivi del’Associazione e quant'altro di competenza dell'Assemblea, purché iscritti da almeno 6 mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
      3. di accedere a tutte le cariche direttive sociali dell’Associazione purché maggiorenne;
      4. di esaminare i libri sociali: libro degli associati, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri.
    2. Il Socio ha il dovere:
      1. di versare regolarmente la quota associativa annuale;
      2. di osservare lo Statuto e le norme emanate dai competenti Organi sociali, di perseguire le finalità associative, di partecipare alla vita associativa.

    Tutte le prestazioni fornite dai Soci, che debbono considerarsi volontari, sono spontanee, volontarie e a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ad essi spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute attraverso la presentazione di idonea documentazione giustificativa e nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, fermi restando i limiti generali previsti dall’art. 17 D. Lgs. 117/2017.

    Articolo 11
    DISCIPLINA UNIFORME DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

    1. La disciplina uniforme del rapporto associativo è garantita da:
      1. libertà di iscrizione (art. 8)
      2. parità di diritti e doveri (art. 10)
      3. esercizio del voto attivo e passivo (art. 10).

    Articolo 12
    ASSICURAZIONE

    L’associazione deve assicurare i soci contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. .

    Articolo 13
    ESONERO DA RESPONSABILITÀ

    L’atto dell’iscrizione del Socio comporta espressamente l’esonero dell’AMEP nonché del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo, da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che dovessero prodursi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale.

    Articolo 14
    PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

    1. La qualifica di Socio si perde:
      1. per recesso del socio medesimo;
      2. per mancato pagamento della quota sociale;
      3. per espulsione, deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, e solo per gravi motivi (a mero titolo di esempio: inosservanza delle disposizioni dello Statuto, delle delibere degli organi sociali, morosità nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo, comportamento che arreca danno morale o materiale all’Associazione o ai soci ecc.);

    2. Il provvedimento di cui alla lettera c) deve essere motivato ed assunto solo dopo avere consentito al Socio di formulare le proprie contro deduzioni entro un termine congruo fissato dal Consiglio Direttivo.

    3. Contro la proposta di espulsione è ammesso ricorso al Collegio del Probiviri entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Sia la notifica della proposta che il ricorso devono essere effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

    4. In caso di espulsione è fatto comunque salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile.

    5. I Soci comunque cessati non potranno chiedere il rimborso delle quote associative e dei contributi versati, né avranno alcun diritto sul patrimonio sociale o a qualsivoglia forma di liquidazione per l’attività prestata.

    Articolo 15
    RIABILITAZIONE

    1. L'ex Socio, a suo tempo radiato, può chiedere la riabilitazione, trascorsi almeno due anni dalla espulsione, e sempre che le eventuali cause che la determinarono siano state rimosse. La richiesta è presentata al Consiglio Direttivo, che ha proposto l'espulsione e che deciderà in merito. Tale decisione è sottoposta alla ratifica dell’Assemblea dei Soci.

    TITOLO III
    ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

    Articolo 16
    ORGANI SOCIALI

    Sono Organi sociali del Gruppo:

    1. L'Assemblea generale dei Soci;
    2. il Presidente;
    3. il Vicepresidente,
    4. il Consiglio Direttivo;
    5. l’Organo di Controllo, laddove eletto;
    6. il Collegio dei Probiviri;
    7. il Comitato Scientifico

    Articolo 17
    L’ASSEMBLEA DEI SOCI

    1. Organo sovrano dell’Associazione è l'Assemblea dei Soci.
    2. L’Assemblea è ordinaria o straordinaria. Quella ordinaria è costituita, in prima convocazione, con un numero di Soci, aventi diritto al voto, pari alla metà più uno e, in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, qualunque sia il numero del Soci, aventi diritto al voto, presenti.
    3. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.
    4. Le Assemblee dei Soci sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza , dal Vicepresidente o, a seguire dal Consigliere più anziano di sodalizio.
    5. L’Assemblea dei Soci, in convocazione ordinaria:
      1. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
      2. approva la programmazione delle attività;
      3. approva il rendiconto economico e finanziario o bilancio e la relazione sulle attività o il bilancio sociale o altro strumento ritenuto idoneo a descrivere e/o a misurare l’impatto sociale dell’associazione;
      4. determina il numero e procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri specificando nel verbale di elezione il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza;
      5. procede eventualmente ad eleggere i membri dell’Organo di Controllo, stabilitone il numero;
      6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
      7. delibera sui ricorsi di cancellazione dei soci;
      8. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
      9. approva gli eventuali regolamenti;
      10. delibera su tutte le materie sottoposte all’ordine del giorno non riconducibili alle competenze dell’assemblea straordinaria.
      11. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.
    6. L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle:
      1. modificazioni dello Statuto;
      2. trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
      3. scioglimento dell’Associazione e nomina dei liquidatori.
      4. Le delibere delle assemblee straordinarie sui punti a) e b) sono valide, a maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei soci presenti.
        La delibera di scioglimento dell’Associazione deve essere assunta con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati in prima convocazione, in seconda la delibera viene adottata con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati presenti.
    7. Le votazioni avvengono sulla base del principio del voto singolo di cui all’art. 2352, secondo comma, del Codice civile.
      Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la decisione della maggioranza dei soci, manifestata per alzata di mano. La votazione segreta è obbligatoria per l’elezione alle cariche sociali.
    8. Alla votazione è ammessa la rappresentanza per delega scritta limitatamente a una delega per ogni Socio partecipante.
    9. L’Assemblea dei Soci deve essere convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno ed entro il primo quadrimestre successivo al termine dell'anno sociale, per l'approvazione del bilancio.
      La convocazione avviene mediante affissione di apposito avviso nella bacheca della sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata e contestualmente a mezzo lettera, fax, e-mail e whatsapp spediti/divulgati almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea, contenenti ordine del giorno, luogo, data e ora della convocazione e, nel caso dell’approvazione del bilancio contenenti anche avvertenza che la copia dello stesso è disponibile in sede.
        L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è inoltre convocata a richiesta del Presidente, o del Consiglio Direttivo, o dell’Organo di Controllo, o del Collegio dei Probiviri, o di almeno 1/5 dei Soci. In caso di Assemblea straordinaria, il Presidente deve provvedere alla convocazione dei Soci non oltre sessanta giorni dalla richiesta e con le medesime modalità della convocazione dell’assemblea ordinaria.
        L’ordine del giorno delle Assemblee viene redatto dal Presidente, che è anche tenuto ad inserire in esso gli argomenti richiesti per iscritto da almeno tre Consiglieri.

    Articolo 18
    IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

    1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede, coordina le attività del sodalizio con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione, provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice e resta in carica per 4 (quattro) anni.
    2. In caso di urgenza, il Presidente può assumere i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva
    3. Il Vicepresidente assolve agli stessi incarichi attribuiti al Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso, è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice e resta in carica per 4 (quattro) anni
    4. In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente assume la presidenza sino alla scadenza quadriennale del Consiglio in carica.

    Articolo 19
    IL CONSIGLIO DIRETTIVO

    1. L’Associazione è retta da un Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo composto da 7 membri. La maggioranza dei membri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
    2. Essi restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
    3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente con votazione segreta.
    4. Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno 4 volte l'anno con comunicazione scritta del Presidente, contenente l'ordine del giorno, o su motivata richiesta di almeno tre Consiglieri. In caso di urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo anche per le vie brevi, con un anticipo di almeno 24 ore.
    5. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri. Esso delibera a maggioranza di voti.
    6. Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante dell’Associazione in armonia con le direttive dello Statuto e dell'Assemblea. Esso svolge attività di indirizzo e promozione per il raggiungimento delle finalità statutarie, assumendo tutte le iniziative atte allo scopo.
    7. In particolare, il Consiglio Direttivo:
      1. elegge, tra i suoi componenti, anche il Segretario e il Tesoriere;
      2. nomina il Comitato Scientifico;
      3. predispone le relazioni ed il rendiconto economico e finanziario che, obbligatoriamente per ogni anno sociale, dovrà essere sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci; tali documenti, al pari dei libri sociali e contabili, saranno resi consultabili da parte dei soci per almeno 15 giorni antecedenti l'Assemblea, presso la Sede dell’Associazione;
      4. provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione;
      5. predispone le liste elettorali;
      6. convoca l'Assemblea dei Soci;
      7. nomina e revoca i componenti di eventuali organi operativi;
      8. nomina commissioni e conferisce incarichi per il raggiungimento di fini statutari o in attuazione di delibere dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo stesso;
      9. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
    8. Il Consiglio Direttivo inoltre assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi Consigliere.
    9. In caso di dimissione o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Consigliere sostituito. In mancanza si convoca senza ritardo l’assemblea per l’elezione del nuovo componente, che avrà la medesima durata in carica.
    10. In caso di dimissione della maggioranza del Consiglio Direttivo, questo decade e contestualmente provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per le nuove elezioni.
    11. I Consiglieri assenti ingiustificati per 4 riunioni consecutive possono essere dichiarati decaduti con delibera del Consiglio stesso e surrogati come sopra previsto.
    12. Il Segretario: il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, conserva tutti gli atti dell’Associazione , aggiorna lo schedario dei soci, affianca il Presidente nell'attuazione delle delibere degli organi sociali.
    13. In caso di sua assenza o di prolungato impedimento viene sostituito da un Vice Segretario nominato dal Consiglio Direttivo.
    14. Il Tesoriere: il Tesoriere attende alla gestione economica e finanziaria, della quale è responsabile sia verso il Presidente, sia verso il Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo, tiene il registro delle entrate e delle uscite, il libro degli inventari, predispone il bilancio, la relazione sullo stato economico e patrimoniale dell’Associazione ed il conto consuntivo da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, previo esame del Consiglio Direttivo.
    15. Ogni carica compresa nel Consiglio Direttivo può essere ricoperta per un massimo di tre mandati. Altri mandati potranno essere espletati soltanto dopo l’intervallo di un altro mandato.

    Articolo 20
    L’ORGANO DI CONTROLLO

    L’Assemblea dei soci elegge l’Organo di Controllo, oltre che nei casi in cui è previsto come obbligatorio dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. Salva diversa indicazione normativa, l’Assemblea può eleggere l’organo come monocratico o come collegiale ed i membri possono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397 comma 2 Codice Civile, ad essi si applica l’art. 2399 Codice Civile.
      L’Organo resta in carica per quattro anni ma in ogni caso fino all’approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario relativo all’ultimo esercizio. I componenti possono essere rieletti.
      L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
      L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
      I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
      Nell’esercizio delle sue prerogative l’Organo di Controllo:

    1. partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo per vigilare - anche in via preventiva e contestuale - sull’attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;
    2. verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all’espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
    3. verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;
    4. verifica se il bilancio consuntivo o il rendiconto economico-finanziario corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
    5. verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
    6. previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell’ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;
    7. verifica le procedure per il reperimento e per l’erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell’ente;
    8. individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;
    9. vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell’ente per arrivare alla verifica della commercialità delle attività non istituzionali;
    10. collabora alla definizione degli strumenti utili alla misurazione dell’impatto sociale dell’attività associativa.

    Articolo 21
    IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

    1. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, Soci e non, i quali non possono rivestire altre cariche nell'Associazione e restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
    2. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il Presidente.
    3. Il Collegio dei Probiviri, dopo avere esperito i tentativi possibili di composizione delle vertenze, decide: sulle controversie tra Organi dell’Associazione o tra questi e i singoli Soci; sui ricorsi dei Soci avverso i provvedimenti disciplinari o la proposta di espulsione da parte dei Consiglio Direttivo e sulle altre controversie ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo.
    4. Le decisioni del Collegio del Probiviri sono inappellabili e vincolanti.

    Articolo 22
    IL COMITATO SCIENTIFICO


     Il Comitato Scientifico assume, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo, il compito di garantire l'esecuzione dei propositi associativi, sia curando, limitatamente al settore propriamente scientifico, la organizzazione e l'attuazione di corsi di studio, conferenze, seminari, congressi. mostre, escursioni didattiche e simili sia esprimendo pareri vincolanti sulla validità scientifica dei materiale da inserire nelle pubblicazioni sociali.
      Il Comitato è costituito da un numero aperto di membri dei quali sia accertato il possesso di adeguate capacità ed esperienza in campo micologico ed ecologico e dai quali pervenga esplicita dichiarazione di disponibilità con l'attuazione dei programmi scientifici e sociali. Al Comitato si accede per chiamata mediante votazione da parte del Consiglio Direttivo.
      Ai fini del conferimento dell'incarico di membro del Comitato Scientifico il Consiglio Direttivo prende in esame proposte avanzate da uno o più Soci.
      La funzione di membro del Comitato Scientifico è compatibile con eventuali altre cariche sociali ed è revocabile con motivato provvedimento del Consiglio Direttivo.
      Il Comitato, nello svolgimento delle proprie competenze, si riunisce ed opera autonomamente ed altresì sceglie tra i suoi membri un Direttore cui vengono conferite funzioni di coordinatore.
      Il Direttore del Comitato Scientifico può partecipare di diritto con funzioni consultive alle sedute del Consiglio Direttivo.
      Al Comitato Scientifico possono appartenere tutti i Soci e, se il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno, anche non Soci che però non potranno ricoprire la carica di Direttore.
      L'appartenenza al Comitato Scientifico è indeterminata e può essere revocata dal Consiglio Direttivo, o per accettazione di dimissioni o con delibera motivata.

    TITOLO IV
    PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

    Articolo 23
    PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONTRO I SOCI

    1. A carico del Soci possono essere presi dal Consiglio Direttivo i seguenti provvedimenti:
      1. censura;
      2. sospensione per un periodo di tempo non superiore ad un anno;
      3. espulsione.
      4. Tali provvedimenti devono essere motivati ed assunti solo dopo avere consentito al socio di formulare personalmente e/o per iscritto le proprie contro deduzioni entro un termine prefissato dal Consiglio Direttivo.
      5. Contro detti provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

    TITOLO V
    DISPOSIZIONI VARIE

    Articolo 24
    ANNO SOCIALE

    L’anno sociale decorre dal1° gennaio al 31 dicembre. L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario o il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati affinché sia approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

    Articolo 25
    SEZIONI DELL’AMEP


      Su delibera del Consiglio Direttivo può essere consentita la costituzione di sezioni dell’Associazione Micologica ed Ecologica Pescarese, con un minimo di dieci aderenti.
      L’organizzazione di dette sezioni deve essere regolamentata dal Consiglio stesso.

    Articolo 26
    GRATUITÀ DELLE CARICHE

    1. Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti.
    2. È ammesso il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie competenze, per necessità di rappresentanza o di incarico o sostenute dai Soci in attuazione dei programmi deliberati.

    Articolo 27
    NORME ELETTORALI

    1. Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea dei Soci sulla base di un'unica lista predisposta in ordine alfabetico dal Consiglio Direttivo uscente. Le candidature, firmate per accettazione, devono pervenire al Consiglio Direttivo, almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea.
    2. Ogni Socio, avente diritto al voto, potrà esprimere un numero di preferenze non superiore a 2/3 dei membri da eleggere per ogni Organo Sociale.
    3. Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno 90 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, secondo le norme di convocazione della stessa.
    4. Possono essere candidati tutti i Soci in regola con le quote associative e con almeno un anno di anzianità associativa alla data dell'Assemblea.

    Articolo 28
    MODIFICHE DELLO STATUTO

    1. Eventuali modifiche allo Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Soci: con le modalità sopra stabilite per l’assemblea straordinaria in detta materia. Per le modifiche allo Statuto non è ammessa la votazione per delega.
    2. Le proposte di modifica avvengono su iniziativa del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 dei Soci e devono essere comunicate almeno 6 giorni prima dell’Assemblea.

    Articolo 29
    SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE


     In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo sarà devoluto salva diversa destinazione imposta dalla legge a fini di utilità sociale e – dal momento in cui sarà istituito ed operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e l’associazione vi risulti iscritta e previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, D. Lgs. 117/2017, quando sarà istituito ed operativo – secondo le previsioni dell’art. 9 D. Lgs. 117/2017 ad altri Enti di Terzo Settore secondo le disposizioni dell’Organo di Controllo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

    Articolo 30
    NORME FINALI

    1. Il presente Statuto, approvato a Pescara il giorno 19 del mese di gennaio dell’anno 2019, entra immediatamente in vigore.
    2. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso rimando alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi dello stato, in quanto applicabili, in materia di Terzo Settore.